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La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

  • Il sapere (ovvero le conoscenze teoriche)
  • Il fare (determinato dal possesso di abilità tecniche o manuali)
  • L’essere (capacità comunicative e relazionali)

Il rapido e continuo sviluppo della medicina e delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenersi aggiornato e competente e garantire queste tre caratteristiche al massimo livello.  

Per rispondere all’esigenza di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori della sanità sono stati attivati in diversi Paesi del mondo come in Italia sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

L’E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità sia privata che pubblica ed è stata istituzionalizzata nel nostro Paese dal D.lgs 30/12/92, n. 502, come integrato dal D.lgs 19/06/99, n. 229.

L’E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità. L’E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. Partecipare alle attività è quindi compito degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma allo stesso tempo è un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili.

Ogni operatore della Sanità dovrà provvedere in piena autonomia al proprio aggiornamento, privilegiando, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale definiti nel programma.
 
  • Il Programma nazionale E.C.M.

L’elaborazione del programma di E.C.M., basata su precedenti esperienze europee ed extraeuropee, è stata affidata ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, costituita con decreto del Ministro della Salute del 5/7/2000, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative..."

Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. debba essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica).

Gli eventi accreditati possono appartenere a due grandi categorie:

  • Attività formative residenziali. E’ la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Può trattarsi sia attività teoriche sia pratiche (congressi, seminari, tavole rotonde, corsi di aggiornamento tecnologico e strumentale, corsi pratici di tipo tecnico o gestionale, ecc.)

  • Attività formative a distanza. Si tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per questa tipologia l'utente deve superare un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di apprendimento.
  • I crediti formativi E.C.M.

I crediti rappresentano la misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativodella propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità.I crediti da conseguire per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150 da raggiungere entro il 2006, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno.

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:

2002: 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)

2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 30)

2004: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)

2005: 40 crediti (con un minimo di 20 ed un massimo di 80)

2006: 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100)

Il valore massimo indica il numero di crediti che ciascun operatore può conseguire al più ogni anno, pertanto per il 2004 ciascun operatore non può vedersi riconosciuti più di 60 crediti indipendentemente dall'averne acquisiti di più. Dopo il 2006, gli operatori dovranno acquisire 150 crediti nell’arco di un triennio, rispettando una serie di criteri relativi alla percentuale massima di crediti acquisibili in relazione ad alcunemodalità didattiche (FAD, autoformazione, congressi), alle materie trattate ed agli obiettivi formativi.

La Commissione nazionale, per la valutazione degli eventi formativi, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree professionali, scelti tra operatori della sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata.

Gli organizzatori devono segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale all’evento e rilasciare agli stessi un attestato apposito, che deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale del Programma E.C.M. raggiungibile direttamente dal portale http://www.ministerosalute.it nonché dall’indirizzo http://ecm.sanita.it

 

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